Il Regolamento (UE) 2016/425: l’ombrello di tutte le calzature da lavoro
Il Regolamento (UE) 2016/425 ha sostituito la vecchia Direttiva 89/686/CEE e oggi è il testo di riferimento per tutti i DPI immessi sul mercato europeo, incluse le calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro.
In sintesi, cosa fa questo regolamento?
- Definisce cosa è DPI e quali prodotti rientrano nel campo di applicazione.
- Classifica i DPI in tre categorie di rischio (I, II, III) in base alla gravità del danno potenziale. Le scarpe antinfortunistiche rientrano nella categoria II (rischi intermedi) o III se proteggono da rischi molto gravi.
- Stabilisce gli obblighi per fabbricanti, importatori e distributori: progettare e produrre DPI sicuri, conservare la documentazione tecnica, emettere e rendere disponibile la dichiarazione UE di conformità, garantire tracciabilità.
- Introduce la logica delle “norme armonizzate”: il regolamento stabilisce solo i requisiti essenziali di salute e sicurezza (EHSR), mentre il dettaglio tecnico è affidato alle norme EN pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. Se una scarpa rispetta una norma armonizzata, si presume conforme agli EHSR.
Un altro aspetto importante, richiamato anche dagli operatori del settore, è che il certificato di esame UE di tipo ha una validità limitata nel tempo (massimo 5 anni); allo scadere va rinnovato, così da tenere conto degli aggiornamenti normativi e tecnici.
La marcatura CE sulla calzatura è quindi la “porta di ingresso” al mercato europeo, ma da sola non basta a capire che tipo di protezione offre: per questo entrano in gioco le norme EN ISO 20345, 20346 e 20347.
